Ultima modifica: 13 Settembre 2016

Circolare n. 5 Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

Bronte, 13/09/2016

Ai Docenti

Scuola dell’infanzia e Primaria

Al Personale ATA

Al DSGA

Ai Genitori

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.      

 

La vigilanza costituisce innanzitutto un diritto per gli alunni, il diritto alla tutela dell’integrità fisica. A tale diritto corrisponde un preciso dovere che incombe sui genitori e sulla scuola.

Si riportano all’attenzione delle SSLL alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Le SSLL, pertanto, sono tenute ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei Responsabili di plesso.

Si raccomanda inoltre la presa visione del Regolamento d’Istituto (disponibile sul sito web dell’Istituto), relative all’ingresso e uscita degli alunni e alla vigilanza sugli alunni.

La responsabilità dei docenti

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dell’alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile provvisto di specifica delega.

La responsabilità per la cosiddetta “culpa in vigilando” deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

  • risulta essere presente al momento dell’evento;
  • dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980).

 

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. E’ appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell’Infanzia

  • All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All’uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
  • i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo predisposto dalla scuola;
  • in situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;
  • le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
  • le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo,  informando anche il Dirigente Scolastico;
  • i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Primaria

  • gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;
  • Gli alunni in ritardo rispetto all’orario stabilito per l’inizio delle lezioni devono essere accompagnati personalmente a scuola dai genitori, i quali sono tenuti a fornire motivata giustificazione del ritardo, sottoscrivendo l’apposito modulo. In caso l’alunno si presenti a scuola oltre le ore 8:30, sarà ammesso in classe all’inizio della seconda ora, al fine di non arrecare disturbo alle lezioni, rimanendo affidato alla vigilanza dei collaboratori scolastici.
  • i genitori hanno l’obbligo di ritirare personalmente i propri figli all’uscita dalla scuola; in caso di impossibilità a prelevare i figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo predisposto dalla scuola
  • in situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;
  • i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
  • i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
  • i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.
  • Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto erogato dal Comune, saranno accompagnati da un collaboratore scolastico alla fermata dello scuolabus.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In caso di necessità di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è assolutamente consentito l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Nel caso la scrivente venga a conoscenza di tale eventualità, è obbligata a prendere i dovuti provvedimenti verso il docente per mancata vigilanza e sottrazione dal diritto allo studio. Allo stesso modo i docenti si asterranno dal fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

In caso di uscita anticipata degli alunni, solo per validi e giustificati motivi, i Sigg. Collaboratori Scolastici provvederanno a far compilare al genitore l’apposito modello di richiesta di uscita anticipata, lo consegneranno al docente presente in classe, che vi apporrà la propria firma e lo conserverà in apposita carpetta e annoterà l’uscita sul registro. Gli alunni verranno accompagnati all’uscita e consegnati al genitore dal Collaboratore Scolastico.

Per nessun motivo è consentito ai genitori di recarsi in classe a prelevare i propri figli.

Le uscite anticipate possono essere autorizzate fino alle ore 13,40 per le classi a Tempo normale, fino alle ore 15,55 per le classi a Tempo pieno.

Oltre tali orari i Sigg. Genitori attenderanno il suono della campanella, al fine di non distogliere i Collaboratori dai compiti di vigilanza durante le operazioni di uscita.

 

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

 (F.to)* Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa  Maria Gabriella Spitaleri

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo  39/93




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